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I precedenti di polizia sono tutti quei dati, riguardanti i cittadini, che la polizia ha raccolto nel corso della sua attività di servizio e che ha registrato presso una banca dati chiamata C.E.D. La legge 121/1981 ha istituito tale banca dati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza. I dati che sono registrati in questo Centro di elaborazione dati dovrebbero restarvi per un tempo massimo indicato dalla legge. Si tratta di un periodo piuttosto lungo durante il quale il cittadino che aveva ad esempio in passato subito un processo penale ed è stato assolto, o semplicemente era stato querelato ma la querela è stata rimessa, può subire un pregiudizio dalla presenza di questi dati all’interno del database. Tali dati infatti spesso non vengono aggiornati o cancellati se non si presenta un’apposita istanza al Ministero dell’Interno.
Il C.E.D è il Centro di elaborazione dati istituito presso il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno dall’articolo 8 della legge 121/1981. Tale sistema è stato introdotto per raccogliere, elaborare, conservare in archivi magnetici informazioni e dati e affinché siano accessibili ai soggetti autorizzati dalla legge. La legge 128/2001, intervenuta a modificare la normativa in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, stabilisce che le forze dell’ordine sono tenute a comunicare tempestivamente al C.E.D. notizie e informazioni acquisite:
In particolare tali dati, ai sensi del primo comma dell’articolo 7 della legge 121/1981 devono risultare da:
Dunque il C.E.D contiene tutte le informazioni che il personale della polizia acquisisce durante l’espletamento della propria attività. E tali informazioni riguardano necessariamente i cittadini coinvolti in tale attività. A titolo esemplificativo si pensi ai dati relativi all’informativa di reato che l’organo di polizia deve comunicare preliminarmente alla notizia di reato al pubblico ministero.
Ai dati contenuti nel C.E.D possono accedere, ai sensi dell’articolo 9, primo e secondo comma:
Il Centro di elaborazione dati, raccogliendo una enorme quantità di informazioni e dati relativi ai cittadini, è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Garante per la protezione dei dati personali. A stabilirlo è l’articolo 10 della legge istitutiva del C.E.D. L’interesse collettivo alla tutela della pubblica sicurezza infatti deve contemperarsi con l’interesse del singolo individuo alla tutela dei dati personali.
Tale norma è stata modificata nel 2003 con l’emanazione del Testo Unico sulla privacy il quale ha contribuito alla tutela della privacy con riguardo all’utilizzo dei dati contenuti nel C.E.D. nei procedimenti giudiziari. Il secondo comma dell’articolo 10 infatti recita: “I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale”. I dati contenuti nel C.E.D. infatti potevano essere consultati dalle autorità giudiziarie in sede processuale ed utilizzati come documenti di prova indipendentemente da un contraddittorio. Ciò comportava una violazione del diritto di difesa dell’imputato.
In merito alla durata di registrazione dei dati nel C.E.D., ovvero alla possibilità di domandare la modifica o la cancellazione dei dati, è stata particolarmente significativa la sentenza della Corte di Cassazione n. 21362/2018. Il trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia è disciplinato dal decreto legislativo 196/2003 al titolo secondo. Il terzo comma dell’articolo 54 di tale raccolta normativa assicura “l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia…”. Per quanto riguarda invece la modalità di trattamento dei dati è fatto rimando dal legislatore ad un futuro decreto di attuazione dei principi in materia di tutela della privacy ai dati registrati nel C.E.D. Con il D.P.R 15/2018 si è dato corpo a tale decreto che ha previsto quale termine di conservazione dei dati “periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia”. La norma, articolo 10 del D.P.R 15/2018, prosegue stabilendo poi alcuni termini di conservazione per categorie di dati, termini che variano dai 3 ai 30 anni.
Ricapitolando cosa può fare il titolare del trattamento dei dati:
Come sopra accennato l’articolo 10 del D.P.R. 15/2018 stabilisce i termini di conservazione dei dati presso il C.E.D. Solo trascorsi tali termini è possibile chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati. Prima di tali termini è possibile chiedere soltanto l’esistenza, l’aggiornamento o l’integrazione di tali dati. I termini di conservazione indicati dalla norma sono adottati per gruppi di documenti e variano, come già accennato, dai 3 ai 30 anni.
Il terzo comma dell’articolo 10 della legge 121/1981 stabilisce che “La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima”. La banca dati del C.E.D. in realtà dovrebbe essere aggiornata automaticamente anche riguardo agli esiti dell’attività di polizia. Si intende ad esempio che il cittadino indagato, imputato e assolto o nei confronti del quale è stata rimessa la querela dovrebbe vedersi in automatico aggiornato l’esito del procedimento a suo carico nella banca dati C.E.D. Ciò nella pratica non avviene e pertanto è necessario fare un’apposita domanda in cui si chiede l’aggiornamento o la cancellazione dei precedenti di polizia.
Il titolare dei dati trattati dal CED della polizia di stato pertanto può: