Cassazione 26.11.2019 n 30730 Nella locazione ad uso non abitativo la risoluzione si basa sul grave inadempimento e sull’intollerabile prosecuzione del rapporto. L’inadempimento va valutato nell’economia del rapporto, effettuato tale accertamento deve essere valutato l’interesse del creditore alla prosecuzione. La risoluzione per Il ritardo nel pagamento del canone occorre valutare il tempo trascorso, l’entità della somma da pagare in base all’importo già versato e ogni altra circostanza utile.