Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019, Rv. 655219) l’azione di riduzione della donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007, Rv. 595399) che quella di restituzione di cui all’art. 563 c.c., comma 1, sono esperibili dal legittimario soltanto dopo l’apertura della successione del suo dante causaIn linea teorica, quindi, l’azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell’apertura della successione di quest’ultimo, allo specifico scopo di consentire l’opposizione di cui all’art. 563 c.c., comma 4, e di rendere, in futuro, possibile l’esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all’art. 563 c.c., comma 1, (cfr.)